Provincia Regionale di Siracusa

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE
DELLE PARI OPPORTUNITA'

 

Art.1
(Istituzione)

E' istituita presso l'Amministrazione Provinciale di Siracusa la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, quale organismo permanente e consultivo del Consiglio e della Giunta in attuazione dei principi di parità ai sensi dello Statuto della Provincia di Siracusa Art.1 (Principi fondamentali) comma 15- Art.31 ( Pari opportunità) comma 1-2-3-4 , degli Art.3 e 37 della Costituzione Italiana

Art.2
(Finalità ed obiettivi)

Finalità della Commissione sono :
-promuovere una cultura delle pari opportunità che garantisca le differenze di genere e di orientamento sessuale in ogni ambito, dall'educazione, alla formazione, alla cultura, al mondo del lavoro, alla politica, la vita sociale, nelle istanze pubbliche come nel privato;
-adoperarsi per un reale riequilibrio della rappresentanza politica delle donne;
La Commissione persegue i seguenti obiettivi:
a)attuare dei principi di pari opportunità per tutte le categorie penalizzate da meccanismi di disuguaglianza e/o di discriminazione basati sul sesso, sull'appartenenza etnica, sull'orientamento sessuale, in ambito sovracomunale.
b)Integrare i bisogni con le priorità e le aspirazioni delle donne e degli uomini, al fine di promuovere una reale pari opportunità; mobilitare tutte le politiche e le misure atte a valorizzare la differenza di genere e favorire le azioni positive.
c)Sollecitare e favorire tutti i percorsi individuali e collettivi di valorizzazione delle risorse femminili, nei contesti sociali, organizzativi e decisionali; (empowerment)
d)Favorire la costituzione di una rete tra donne singole e/o associate, per lo scambio di competenze ed esperienze, e per lo sviluppo di sinergie per obiettivi comuni in ambito politico, culturale, associativo e del mondo del lavoro (networking)

Art.3
(Compiti)

la Commissione PO:
1- è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali della Provincia, e le corrispondenti realtà femminili del territorio provinciale e promuove l'ottica di genere nell'attività e nella programmazione della Provincia;
2- si raccorda con il Comitato Pari Opportunità e con l'Ufficio Pari Opportunità;
sollecita iniziative tese a favorire l'accesso delle donne in tutti gli ambiti della vita, a cominciare dal mercato del lavoro;
favorisce interventi nella scuola per valorizzare la differenza di genere e renderla patrimonio condiviso nelle nuove generazioni;
promuovere iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne, sia nel campo del sapere che in quello delle professioni.

Art.4
(Composizione ed organizzazione della Commissione)

1 -Fanno Parte della Commissione:
a) tre esperti designati dal Presidente, la Consigliera di Parità, la Coordinatrice delle Amministratrici, la Rappresentante delle immigrate e le Consigliere Provinciali;
b) altre donne che ne facciano richiesta, a seguito di apposito bando di cui all'art.9.
2- per lo svolgimento della propria attività la Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, definiti dalla Commissione stessa in base al programma e agli obiettivi;
3- ogni gruppo nomina al proprio interno una referente;
4- la Commissione può avvalersi di consulenze esterne;

Art. 5
(Organi della Commissione)

Sono organi della Commissione:
1 - La Presidente
2 - L'Ufficio di presidenza
3 - La Commissione


Art.6
(Presidenza della Commissione)

1- La Presidente è eletta dalla Commissione nel suo seno a maggioranza dei voti;
2- La Presidente rappresenta la Commissione all'interno e all'esterno dell'amministrazione provinciale;
3- convoca e presiede le sedute, predispone l'ordine del giorno delle riunioni, indicando gli argomenti da trattare;
4- coordina tutta l'attività della Commissione e ne promuove l'attuazione;
5- propone alla Giunta provinciale l'adozione di provvedimenti di spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
6- predispone il documento programmatico da discutere in sede di Commissione e da trasmettere, entro i termini stabiliti a tutti gli organi competenti.
7- La Vice Presidente è eletta dalla Commissione su proposta della Presidente, collabora con la Presidente stessa e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultima la sostituisce nei conpiti previsti dal presente regolamento, il nominativo della Vice Presidente viene proposto alla prima Commissione utile.

Art.7 ( Ufficio di presidenza)

1- La Commissione può avvalersi di un ufficio di Presidenza, del quale fanno parte:
-la Presidente
-la Vice-Presidente
-la Coordinatrice delle Amministratrici, anch'essa se nominata
-la responsabile delle donne immigrate, se nominata
-la Consigliera di parità provinciale
-un numero di donne-fino ad un massimo di 8, scelte dalle componenti della Commissione tenendo conto la più ampia rappresentanza di categorie, le modalità di voto sono decise nella stessa riunione;

2- l'Ufficio di Presidenza collabora con la Presidente nella gestione dell'attività della Commissione stessa;
3- per il funzionamento della Commissione la Provincia mette a disposizione apposita struttura;
4- viene assegnato, con disposizione di servizio, ad una dipendente dell'Amministrazione Provinciale di livello non inferiore al C1 l'incarico di Segretaria della Commissione.

Art.8
(Funzionamento della Commissione)

1- Le sedute della Commissione si intendono valide se sono presenti la maggioranza delle componenti, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sono valide se sono presenti almeno un terzo delle componenti;
2- quando qualcuna delle componenti sia impossibilitata a partecipare alla
riunione, per non essere considerata assente non giustificata, può
informare, verbalmente o per iscritto, la Presidente prima dell'inizio della riunione;
3- dopo tre assenze non giustificate si decade dal ruolo, con procedura analoga a quella prevista dal Regolamento provinciale per le consigliere e i consiglieri;
4- la Commissione si riunisce, di regola, una volta al mese, convocata dalla Presidente con avviso scritto a domicilio, almeno cinque giorni prima della data della seduta;
5- la Commissione può essere convocata anche in casi eccezionali e per telegramma inviato almeno un giorno prima, o quando ne faccia richiesta un quinto delle componenti: in questo caso la seduta deve avere luogo entro 15 giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente;
6- delle sedute viene redatto apposito verbale, firmato dalla Presidente e dalla Segreteria ed è sottoposto all'approvazione della Commissione nella seduta successiva;
7- chiunque voglia far risultare a verbale proprie dichiarazioni testuali, le detta o ne fornisce testo scritto;
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Art.9
(Criteri e procedure per la composizione della Commissione per le Pari Opportunità)


1-Per la presentazione delle candidature per la futura Commissione il Presidente dell' Amministrazione , avvalendosi dell'Ufficio Pari Opportunità, predispone un apposito bando pubblico entro 60 giorni dall'avvenuta esecutività del regolamento per la prima nomina ed in seguito entro 60 giorni dallo scadere della Commissione in carica.
2- Il bando deve rivolgersi a:
a) associazioni e movimenti che dimostrino di agire per il conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini;
b) associazioni del mondo economico e del lavoro che rappresentino le donne e /o dimostrino di avere prodotto progetti e/o pratiche significative rivolte alle donne;
c) donne singole che attestino, con apposito curriculum, attività, pubblicazioni, atti significativi, competenze e cultura che valorizzino la differenza di genere.
Il Segretario Generale, la responsabile dell'ufficio Pari Opportunità coadiuvati da esperte e consulenti di P.O. se presenti in Amministrazione verificano che le candidature presentate hanno i requisiti previsti dal bando. Le candidate, accettate perchè hanno i requisiti previsti dal bando, formano una assemblea elettorale per l'elezione delle componenti e degli organismi.

Art. 10
(numero delle componenti la Commissione e durata in carica della stessa)

Il numero delle componenti la Commissione incluse le componenti di diritto (vedi art.4 parg.1 a) non può superare le 15 unità;
La durata della Commissione è di cinque anni.


Art.11
(rimborso spese e norma finanziaria)

Le componenti della Commissione possono essere autorizzate a partecipare , previa deliberazione della Giunta Provinciale a Convegni, seminari ed incontri di particolare rilevanza per la Commissione, in tal caso è loro dovuto il rimborso spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute.
Alle componenti della Commissione e alle componenti del Direttivo che hanno residenza fuori del capoluogo, per le riunioni ufficiali, è dovuto un rimborso di carburante o l'equivalente del biglietto del bus. Il previsto rimborso spese dovrà essere corrisposto sia ai componenti che agli esperti che partecipano alle riunioni e che risiedono fuori del capoluogo.
Nel bilancio di previsione della provincia sarà previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione; a tal fine la Presidente della Commissione presenterà almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, un programma annuale di attività, corredato da un preventivo spesa