COMITATO PARI OPPORTUNITA' ART. 1 E' Istituito ai sensi della normativa vigente presso la Provincia Regionale di Siracusa il Comitato per le Pari Opportunità. Il Comitato per le Pari Opportunità promuove e assicura pari dignità tra le donne e uomini sul lavoro, al fine di migliorare la qualità della vita nell'ambiente di lavoro, valorizzare le capacità di tutto il personale dell'Amministrazione Provinciale. ART. 2 Il Comitato è composto da: Il Presidente, o suo/a delegato/a, che lo presiede; Un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. La nomina del/della Presidente e dei Componenti del Comitato è effettuata con provvedimenti del Presidente. ART. 3 Al Comitato compete di: formulare piani di azioni positive per la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, di lavoro e nel lavoro, tra uomini e donne così come previsto dall'art. 6 lett. C della Legge 125/91; formulare proposte in ordine all'adozione di criteri di massima nelle seguenti materie: accesso all'impiego, formazione, aggiornamento e sviluppo professionale, piani occupazionali, condizioni e orari di lavoro nonché, altre materie che hanno particolare valenza sulla condizione del personale; valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione, formulare proposte per rimuovere la disparità di trattamento; esprimere pareri preventivi, utili alla trattazione decentrata
tra Amministrazione e OO.SS , sugli atti che incidono sui reati rapporti
di parità tra i/le lavoratori/trici e su tematiche di interesse
generale,in particolare: proporre iniziative volte ad incentivare la flessibilità degli orari di lavoro del personale anche in rapporto agli orari di apertura dei servizi per la cittadinanza e a promuovere su tutto il territorio provinciale attività di sostegno per le lavoratrici, ove si individuino disparità nei confronti dei lavoratori; suggerire programmi di modifica di procedure nonché di prevenzione e miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro, con particolare riferimento alle problematiche relative alla maternità o alla paternità nel caso di lavoratori con prole da assistere; promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente; promuovere studi, seminari e scambi sulle P.O. con: Comuni, Enti, Università, città gemellate con la Provincia di Siracusa ed altre realtà locali appartenenti all'Unione Europea; relazionare l'Amministrazione e il Consiglio Provinciale, entro il 31 Ottobre di ogni anno, sulle condizioni effettive di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori dell'Ente e sullo stato di applicazione delle misure adottate in coerenza con la Legge N° 125/91; valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione in ordine alle tematiche riguardanti le Pari Opportunita'; assolvere ad ogni altro compito attributo al Comitato da leggi e/o regolamenti. ART.4 Il Comitato si riunisce, con convocazione ordinaria, ogni 4 mesi o, ad intervalli inferiori, qualora se ne ravvisi la necessità e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione è effettuata per iscritto. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con modalità diverse. Il Comitato può validamente deliberare quando sono presenti i due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. Al/alla Presidente spetta: Il Presidente nomina, tra i componenti del Comitato per le Pari Opportunita' un / una Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Comitato dura in carica 4 anni ed esercita le sue funzioni
fino all'insediamento del nuovo. Nei 4 anni di esercizio resta invariato
il numero dei componenti. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato può suddividersi in gruppi di lavoro, integrati, a titolo gratuito, anche da non appartenenti al C.P.O., che hanno acquisito competenze specifiche o formative sulle tematiche in oggetto. I gruppi di lavoro si riuniscono senza formalità operative, ogni qualvolta lo ritengono opportuno. Il/la responsabile del gruppo di lavoro, a conclusione dei lavori, consegnerà un elaborato che verrà illustrato al Comitato. Il Comitato può inviare alle proprie sedute esperti/e interni/e ed esterni/e all'Amministrazione e chiedere pareri ad organi pubblici e privati, previa autorizzazione del/della Presidente. Agli/alle esperti/e esterni/e, se provenienti da fuori provincia, verrà riconosciuto un rimborso spese. Il Comitato potrà disporre la pubblicazione, in appositi spazi messi a disposizione dai vari Settori, di documenti relativi ai lavori effettuati e alle determinazioni assunte. Le funzioni di Coordinamento e Segreteria Tecnica sono individuate all'intermodello stesso Comitato. Ogni riunione del Comitato con le relative presenze, argomenti trattati e decisioni assunte viene verbalizzata a cura della Segreteria Tecnica. Il/le componenti il Comitato e i/le partecipanti alle sedute sono tenute alla riservatezza su quanto emerso e discusso nelle stesse e alla segretezza sui dati ai sensi della normativa vigente. ART.5 Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato, per le materie di cui all'art.3 del presente Regolamento, sono trasmesse ai soggetti della contrattazione decentrata. Al fine di verificare lo stato applicazione delle misure di pari opportunità, è previsto un incontro annuale tra Amministrazione provinciale, rappresentanze Sindacali Unitarie e comitato Pari opportunità. ART.6 L'Amministrazione è tenuta a fornire al Comitato tutti gli atti,le informazioni e la documentazione occorrente per lo svolgimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi obbiettivi. L'Amministrazione, a tal fine, istituisce l'Unità Organizzativa Pari Opportunità, a cui fa riferimento il Comitato Pari Opportunità. ART.7 L'amministrazione, con l'insediamento del Comitato Pari Opportunità si impegna a: formare e aggiornare il/le componenti del Comitato sulla
tematica giuridica e organizzativa delle Pari Opportunità, nei
limiti delle disponibilità economiche di cui all'art.6 comma
1 del presente regolamento; promuovere una gestione delle risorse umane che assicuri pari dignità ed effettive condizioni di parità tra uomini e donne nel lavoro; promuovere la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi e degli interventi del C.P.O. |