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22-07-2015

Inps, elevazione dei limiti temporali di fruibilità
ed indennizzo del congedo parentale



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Nello specifico il nuovo art. 32 prevede che per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore (lavoratore o lavoratrice) dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio. Analogamente il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. La Riforma (art. 34 del T.U. maternità/paternità) eleva inoltre da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore che fruisce di periodi di congedo parentale ha diritto, a prescindere dalle condizioni di reddito, all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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